SCICLI – “Si tratta di un atto di buona amministrazione in quanto mette nelle condizioni il contribuente di definire la posizione tributaria senza pagare le sanzioni”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Scicli, Enzo Giannone, e dall’assessore alle Entrate, Giorgio Vindigni, dopo l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera e del regolamento della definizione agevolata per le ingiunzioni fiscali notificate nel periodo 2000/2017.
“Questa procedura –dice il sindaco Giannone- si muove nella logica di mettere l’ente nelle condizioni di poter agevolare il contribuente, escludendo la parte più gravosa, costituita dalle sanzioni, che riduce quella forbice che a volte segna le distanze tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Ed è la ragione per la quale il provvedimento risponde a quanto sostenuto da quest’Amministrazione nel programma elettorale votato e premiato dagli elettori”.
L’assessore Giorgio Vindigni illustra nel dettaglio l’atto il quale “disciplina –spiga Vindigni- la Definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell’ingiunzione fiscale emessa dal Concessionario Soget e/o dal Comune stesso e notificata dal 2000 al 2017, il cui regolamento si compone da 10 articoli”. L’assessore Vindigni continua: “l’adozione dell’atto fa riferimento all’art. quindici del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, che prevede la possibilità di estendere la ‘Definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali’ non riscosse a seguito di provvedimenti d’ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione. Il contribuente –conclude Vindigni- potrà presentare istanza su apposito modello pubblicato nei siti istituzionali dell’Ente e del concessionario Soget entro il 31/07/2019 e richiedere di pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili entro e non oltre comunque il 30/09/2021. Il concessionario o l’Ente comunica l’accettazione o il rigetto entro 30 giorni dalla richiesta”.