Scicli, emergenza coronavirus: chiusura di bar e ristoranti alle 18. Si fermano anche gli uffici comunali

Le nuove misure obbligatorie di prevenzione comunicate dal sindaco Enzo Giannone in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020

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SCICLI – “Restate a casa”, l’invito rivolto alla città dal sindaco Enzo Giannone intervenuto in tarda mattinata con un video messaggio. Il primo cittadino ha comunicato le nuove misure obbligatorie per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020. Il sindaco Giannone ha pure ordinando la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 e sospeso temporaneamente, da domani (11 marzo) fino a martedì 17 marzo, le attività di tutti gli uffici comunali per disinfestazione dei locali. Sono garantiti dai Capisettore Titolari di P.O. i servizi essenziali quali: protocollo generale, registrazioni di nascita e di morte, servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme, farmacia comunale, servizio attinente alla rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione, servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, fornitura di acqua, luce e gas, da garantire anche con la reperibilità, servizio di polizia municipale, servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità, servizio di nettezza urbana. E’ attivo, h24, presso l’ufficio del sindaco, il Coc, il Centro operativo comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco e dall’ing. Andrea Pisani.

In dettaglio le ulteriori misure obbligatorie per la prevenzione del coronavirus (COVID-19) disposte dal Governo che devono essere applicate su tutto il territorio nazionale, e quindi anche a Scicli, da oggi (martedì 10 marzo 2020) fino al 3 aprile 2020.

  1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Le motivate esigenze di spostamento devono essere comprovate mediante autocertificazione, utilizzando il modello all’uopo predisposto, compilato in ogni sua parte e firmato, da portare con se, anche in formato elettronico, e da esibire ai controlli delle forze dell’ordine. Il modello, allegato alla presente, è pubblicato nella homepage del sito web del Comune di Scicli.
  2. sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  3. chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l’8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia (e quindi in Sicilia) dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria; Novara, Verbania-Cusio-Ossola,Vercelli deve comunicare tale circostanza al Comune di Scicli (comando Polizia Locale tel. 0932/835955), al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nonché al proprio Medico curante di medicina generale ovvero al Pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; tali soggetti si devono registrare attraverso la scheda di registrazione on line per comunicare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa l’arrivo in Sicilia al seguente indirizzo web: https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php
  1. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  2. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  3. ai soggetti con sintomatologia e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  4. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
  5. si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  6. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  7. sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  8. l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese i funerali;
  9. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  10. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  11. sono consentite le attività commerciali, diverse da quelle di ristorazione e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  12. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  13. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206, se il fatto non costituisce reato più grave.

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