Ripartenza e movida estiva, tutte le regole del Comune

Emanata l’ordinanza sindacale di prevenzione Covid in estate a Scicli e nelle borgate

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SCICLI – Il sindaco Enzo Giannone, ha firmato l’ordinanza con cui si disciplina la movida in estate, in ragione delle norme di prevenzione del contagio pandemico.

Art. 1 – Uso mascherina
A chiunque è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarle, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio.

Art. 2 – Assembramenti
In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

Art. 3 – Pubblici esercizi
Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all’interno ed esterno della propria attività (dehors) è tenuto, tra le altre cose, ad:

– predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;

– disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale, Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.

– i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respirazione in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;

– al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici;

– negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile a due metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

Capo II – Misure in materia di vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglie di vetro.

Art. 4 – Misure per pubblici esercizi.

-rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);

-obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

-obbligo di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta la differenziata;

-di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;

-di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Art. 5 – Misure generali in materia di consumo bevande.

E’ fatto divieto ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche di somministrare e vendere da asporto bevande in lattine, bottiglia di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

E’ fatto divieto il consumo su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di lattine, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

Art. 6: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici

In conformità a quanto disposto dall’art. 50, c. 7, Tuel nella parte in cui dispone che “il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”,  lo scrivente – in caso di violazione della normativa in materia – , si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.

Nelle more vengono richiamate le disposizioni previste dalla legge 120/2010 che all’art. 54 ha apportato modifiche al codice della strada:

Art. 7 – Pubblici esercizi H-24

I distributori automatici cosiddetti h24 rientrano nella categoria della rivendita di generi alimentari e sono tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, indicate nell’ l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

In conformità a quanto previsto dalla L. N. 120/2010 i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24 alle ore 7.

Capo III – Azioni riguardanti pubblici esercizi ed in generale attivita’ rumorose: piccoli intrattenimenti (emissioni sonore), e prescrizioni

Art. 8 – Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all’interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69  del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall’art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Art. 9 –  Definizioni

Si definiscono:

inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);

valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95;

classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

piccoli intrattenimenti: si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l’apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di “musica di allietamento” ed i cd. “concertini” ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all’aperto, in concomitanza con l’attività tipica dell’esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.

Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che:

-l’attività di pubblico esercizio rimanga l’attività prevalente senza alterare l’originaria destinazione del locale;
-l’esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
non siano installate o allestite, per l’occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d’immissione previsto dalla presente ordinanza;
è vietato posizionare all’esterno dei locali (compreso spazi destinati occupazione suolo pubblico) strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all’interno del locale e rigorosamente verso l’interno.

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

Art. 14 – Orario emissioni sonore pubblici esercizi

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fsce orarie che vanno così determinate:
-Periodo 03 luglio – 12 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali):

da domenica a giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30
venerdì (nottata di venerdì su sabato) e sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10, 14, 15 agosto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 03.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l’autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all’art. 7.

Art. 16 – Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08 alle ore 13:30 e dalle ore 16 alle ore 20. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16:30 alle ore 20 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

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Spiagge libere

Come previsto dalla segnaletica informativa affissa agli accessi delle spiagge libere, si da atto che coloro che intendono accedere alle spiagge pubbliche, sono tenuti ad osservare quanto segue:

Art. 17 – Norme comportamentali

-La distanza interpersonale non deve essere inferiore a 1 metro;
-E’ vietata ogni forma di assembramento;
-Deve essere evitato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
-Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca;
Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C
-Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l’attività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite
-Non è ammesso l’accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°
-Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale, nei giorni 10/11 ( notte San Lorenzo) e 14/15 (ferragosto) agosto 2021.
-Il rispetto delle presenti prescrizioni è affidata ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato.

Art. 20 – Sanzioni vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglia.

Per inosservanza degli art. 5 e 6 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 5, dlgs 267/2000 può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

-Vendita bevande alcoliche e super-alcolici

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia variano a seconda della fattispecie:

– Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03 alle 06, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24 alle 06 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;

– Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24 alle 07 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

– salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell’attività che va da 15 gg a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi);

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l’obbligo di esporre nel locale le relative tabelle.

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